la Cooperativa mista non può usufruire del superbonus

Una cooperativa “mista” che ha realizzato due complessi immobiliari mantenendo la proprietà delle parti comuni e dei locali commerciali, dopo aver assegnato gli alloggi ai soci, non potrà fruire del Superbonus sugli interventi di ristrutturazione dello stabile. In tale caso le strutture non sono considerate costituite in condominio. In sintesi — scrive il sito Investireoggi.it — è questo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate fornito con la risposta n°83 del 3 febbraio. Sull’applicazione del 110% e sul concetto di condominio l’Agenzia delle Entrate si è soffermata ampiamente con la circolare n°24/e 2020 . In tale sede ha messo in evidenza che: tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. Il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto  a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà (…).

 COLF E BADANTI: EBILCOBA TI ASSISTE, TI RIMBORSA LA MALATTIA E TI TUTELA IN TUTTE LE VERTENZE DI LAVORO. SOTTOSCRIVI IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO INSERENDO IL CODICE E1 NEI VERSAMENTI INPS

Articoli Correlati